lunedì 20 febbraio 2012

I BENEFICI E LE MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE


"Articolo 21"
 Articolo 21 dell’Ordinamento Penitenziario. Si chiama anche "lavoro esterno", perché prevede la possibilità che i detenuti escano dal carcere per lavorare, o studiare. È la misura alternativa alla detenzione i cui "termini" maturano più in fretta.

Affidamento in prova ai servizi sociali
 Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai tre anni (inferiore ai quattro anni quando si tratta di persone tossicodipendenti o alcooldipendenti).

Arresti domiciliari
 Misura cautelare alla quale possono essere sottoposti gli indagati e gli imputati. Rappresenta una forma di controllo più blando, rispetto alla carcerazione preventiva e, comunque, non può prolungarsi oltre certi termini, commisurati alla gravità del reato contestato.
  
Arresti domiciliari ospedalieri
Misura cautelare simile agli arresti domiciliari alla quale possono essere assegnate le persone in condizioni di salute tali da richiederne il ricovero in ospedale.

Detenzione domiciliare 
 Misura alternativa alla detenzione alla quale possono essere ammessi i condannati con una pena (o un residuo di pena) inferiore ai due anni e, in caso di particolari necessità famigliari, di lavoro, etc., i condannati con pena inferiore ai quattro anni.

Liberazione anticipata 
 È uno sconto di pena, pari a 45 giorni ogni semestre di condanna espiata, concesso ai detenuti quale riconoscimento della "buona condotta" mantenuta. Può essere concesso anche a chi sconta la pena in semilibertà o in detenzione domiciliare.

Liberazione condizionale
Può essere ammesso alla liberazione condizionale il condannato che ha scontato almeno metà della pena inflitta (e almeno trenta mesi), quando la pena residua non supera i cinque anni. Chi è ammesso alla liberazione condizionale trascorre in "libertà vigilata" tutto il periodo di pena che gli rimane da scontare. Se rispetta gli obblighi della libertà vigilata la pena si estingue al termine di questo periodo.

Libertà controllata 
 È una sanzione sostitutiva che viene inflitta quando il reato addebitato risulta essere di modesta entità, oppure deriva dalla conversione di una multa non pagata.

Libertà vigilata 
 Si tratta di una misura di sicurezza che viene sempre imposta, dopo la scarcerazione, ai condannati a pene detentive superiori ai dieci anni. Viene imposta anche ai detenuti in permesso e in licenza. Può essere imposta anche ai condannati recidivi e a persone incensurate segnalate all’autorità di Pubblica Sicurezza. La libertà vigilata comporta il rispetto delle prescrizioni stabilite dall’autorità di Pubblica Sicurezza.

Licenza 
 Le licenze possono essere concesse ai condannati ammessi alla semilibertà, oppure agli internati negli Ospedali Psichiatrici Giudiziari. I semiliberi possono avere, al massimo, 45 giorni di licenza ogni anno. Gli internati possono avere 45 giorni di licenza ogni anno e, inoltre, una licenza nei sei mesi precedenti alla scadenza fissata per il riesame della pericolosità sociale.

Permesso di necessità 
 Può essere concesso ai detenuti (imputati o condannati) per motivi famigliari di particolare gravità, ad esempio per far visita a parenti ammalati, etc.

Permesso premio 
 Può essere concesso ai detenuti condannati, dopo che hanno scontato una parte della pena (un quarto, o metà, a seconda della gravità del reato), per coltivare interessi famigliari, culturali o di lavoro. Ogni anno si possono trascorrere, al massimo, 45 giorni in permesso premio.

Rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena 
 L’esecuzione della pena detentiva è rinviata quanto deve aver luogo contro una donna incinta, o che ha partorito da meno di sei mesi. È rinviata anche quando a carico di un malato di AIDS le cui condizioni di salute siano incompatibili con il carcere.

Rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena
 L’esecuzione della pena detentiva può essere rinviata quanto deve aver luogo contro una donna che ha partorito da più di sei mesi ma meno di tre anni. Può essere rinviata anche quando a carico di una persona in condizioni di grave infermità fisica, oppure se è stata presentata domanda di grazia.

Semilibertà 
 Misura alternativa che consiste nel trascorrere il giorno fuori dal carcere (per lavorare e curare le relazioni famigliari e sociali) e la notte dentro al carcere. Possono ottenerla i condannati che abbiano scontato almeno metà della pena (i due terzi, se detenuti per reati gravi).

Sospensione condizionale della pena 
 Può essere concessa, nel momento della prima condanna, quando la pena non supera il limite dei due anni. Se nei cinque anni successivi non subentrano nuove condanne la pena si estingue, in caso contrario va a sommarsi a quella nuova.

Sospensione di pena in attesa dell’affidamento
 Può essere concessa, a coloro che hanno inoltrato richiesta di ammissione all’affidamento, se la protrazione dello stato di detenzione comporta un "grave pregiudizio" per la situazione personale o famigliare del condannato.

Amnistia 
 L’amnistia estingue il reato al quale si applica, quindi determina l’interruzione dei processi in corso per questo tipo di reato, in qualsiasi grado si trovino ad essere. Se la condanna è già definitiva si ha una "amnistia impropria" e, comunque, l’estinzione del reato rende irrevocabile il provvedimento in amnistia.

Indulto (o condono)
 L’indulto condona, in tutto o in parte, la pena definitiva. Il provvedimento può essere revocato se chi ne ha goduto commette un nuovo reato, punito con una pena superiore ai due anni, nel quinquennio successivo.

Grazia 
 Anche la grazia, come l’indulto, condona la pena definitiva, oppure la trasforma in una pena di tipo diverso. La differenza è che la grazia è a carattere individuale, mentre l’indulto riguarda tutti i condannati per il tipo di reato condonato.

Legge Finocchiaro
 Legge che prevede la possibilità di ammettere alla detenzione domiciliare "speciale" le madri (e anche il padre, in assenza della madre) di bambini che hanno un’età inferiore ai dieci anni, dopo che hanno scontato almeno un quarto della pena, o 15 anni in caso di ergastolo.

Legge Gozzini
 Legge che, nel 1986, ha ampliato i benefici e le misure alternative previste dalla Riforma Penitenziaria del 1975. Nel 1991 – 92 sono intervenuti dei provvedimenti di contrasto alla criminalità organizzata che poi, di fatto, hanno causato una restrizione delle possibilità d’accesso ai benefici per la maggior parte dei condannati.

Legge Simeone – Saraceni
 Varata nel 1998, al termine di un lungo iter parlamentare, consente ai condannati che si trovano a "piede libero" (e hanno una pena inferiore ai tre anni) di poter essere ammessi all’affidamento in prova ai servizi sociali senza dover entrare in carcere. (Se sono in possesso di determinati requisiti: una casa, un lavoro, etc.). Il limite di pena per poter essere ammessi, per i condannati tossicodipendenti, anche in questo caso, è di quattro anni.

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